Sconto in fattura e cessione del credito non ammessi quando sono pagate le sole spese tecniche

Il Decreto Legge n. 39/2024, convertito in legge n. 67/2024, ha bloccato ogni possibilità di sconto e cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per i lavori in corso

di Luciano Ficarelli - 11/07/2024

Le spese strettamente connesse all'intervento

Tanto chiarito, ne consegue che le spese strettamente connesse all'intervento possono rientrare nell'ambito di operatività del comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 39/2024 solo a condizione che, come previsto dalla norma stessa, alla data del 30 marzo 2024, siano state sostenute spese (documentate da fattura) per ''lavori già effettuati'' da intendersi nel senso sopra espresso, ossia come lavori afferenti agli interventi agevolati.

A parere di chi scrive, nonostante la linearità e la condivisibilità della motivazione in linea di principio, si ritiene che la netta separazione delle lavorazioni connesse all’intervento e delle opere è eccessiva e lontana dalla realtà, come già evidenziato in un recente articolo qui pubblicato “Divieto di cessione del credito e sconto in fattura: due casi irrisolti”. Se le spese connesse non rappresentano “lavori già effettuati”, pare del tutto illogico considerare al palo ristrutturazioni edilizie dove tutte le progettazioni e le attività propedeutiche all’intervento sono state completate, i ponteggi sono stati tutti montati, tutti i materiali e i prodotti finiti sono stati acquistati e depositati presso il cantiere in attesa di essere installati (alimentando, peraltro, la dibattuta tesi del materiale a piè d’opera come addendo nel calcolo dello stato di avanzamento lavori). Se a questa interpretazione restrittiva aggiungiamo i paradossi che il comma 5 in commento può determinare con riguardo alla mancata emissione di una fattura (e relativo pagamento) per opere eseguite, siamo di fronte ad una norma decisamente iniqua: è il caso degli interventi praticamente conclusi in un cantiere dove si è deciso, in base a norme lecite, di utilizzare un unico Stato di Avanzamento Lavori con emissione di fattura a conclusione degli stessi dopo la data del 30 marzo 2024. In questo caso limite, le opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura non sarebbero ammesse nonostante tutti i lavori siano stati praticamente realizzati.

Dunque, si spera che le risposte agli interpelli siano state provvisoriamente e incautamente redatte sotto la spinta governativa di una guerra senza limiti all’istituto giuridico della cessione del credito e non guidate da un coerente e razionale rispetto dei princìpi costituzionali a tutela del contribuente. Si auspica, quindi, un intervento più qualificato che possa chiarire questo aspetto.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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