Sconto in fattura e cessione del credito: tutto quello che occorre sapere
Tra il 2023 e il 2024 si sono assottigliate le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. Vediamo chi e quali bonus possono utilizzarle
Le eccezioni temporali per l’utilizzo delle opzioni alternative
Abbiamo scritto che il meccanismo delle opzioni alternative è consentito “in linea strettamente teorica” per due motivi:
- il primo è che oggi è molto difficile (se non impossibile) trovare qualcuno disposto ad acquistare un credito indiretto a prezzi ragionevoli (con la conseguenza che imprese e professionisti sono meno incentivati ad applicare lo sconto in fattura);
- il secondo riguarda le modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Quest’ultimo provvedimento ha sostanzialmente abrogato qualsiasi forma di opzione alternative (sia quelle del Decreto Rilancio che quelle più datate presenti nel D.L. n. 63/2013), limitandone l’utilizzo ad alcune casistiche ben definite e poi nuovamente rimodulate con il recente D.L. n. 212/2023, sul quale si comincia a lavorare su nuove modifiche.
Intanto è bene ricordare che il primo sistema di eccezioni all’abrogazione del meccanismo delle opzioni alternative riguarda la data del 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del D.L. n. 11/23). In particolare, la norma ha definito un primo sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:
- quelli che accedono alla detrazione di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (il superbonus);
- tutti gli altri interventi che accedono ai bonus edilizi elencati al comma 2, art. 121, del Decreto Rilancio.
Relativamente ai primi, sono esclusi dal divieto di opzione alternative gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini.
Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Ma a seguito del D.L. n. 212/2023, è stato previsto che tale eccezione si applica esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, l’esclusione dal blocco delle opzioni alternative si applica alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Per quanto riguarda le spese che riguardano tutti gli altri interventi indicati all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, fatta eccezione per il superbonus, sono esclusi dal divieto di opzione alternativa gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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