Sconto in fattura e cessione del credito: tutto quello che occorre sapere
Tra il 2023 e il 2024 si sono assottigliate le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. Vediamo chi e quali bonus possono utilizzarle
I bonus che possono ancora accedere a sconto e cessione
Altra eccezione al divieto di utilizzo delle opzioni alternative riguarda alcuni bonus edilizi e soggetti beneficiari. Anche in questo caso, occorre prendere in considerazione le ultime modifiche arrivate dal D.L. n. 212/2023 coscienti del fatto che in sede di conversione in legge (prevista entro il 27 febbraio 2024) potrebbero arrivare altre novità.
Entrando nel dettaglio, le opzioni alternative possono ancora essere utilizzate dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023), sui quali il D.L. n. 11/23 fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio (che comunque hanno terminato la loro storia nel superbonus lo scorso 30 giugno 2023);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- gli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio.
Da ricordare che gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti indicati all’art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio, potranno utilizzare il superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. Per l’utilizzo delle opzioni alternative da parte degli enti del terzo settore, il D.L. n. 11/23 ha previsto che gli stessi requisiti di cui al citato comma 10-bis devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato comma 10-bis, alla lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis, ovvero l’1 giugno 2021.
Relativamente agli interventi, il D.L. n. 11/23 concede l’utilizzo delle opzioni alternative agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
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