Semplificazione autorizzazione paesaggistica: presentato il DDL
Il disegno di legge presentato al Senato punta a una semplificazione delle procedure tramite il silenzio assenso, modificando alcune norme del Codice dei Beni Culturali
Le modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
L'articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, ovvero la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell'efficacia dell'azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto.
Proprio per questo, la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.Lgs. n. 42/2004) viene considerata come uno strumento strategico per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.
Da qui le modifiche al testo del d.Lgs. n. 42/2004, previste all’articolo 2 con l'obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione.
In particolare:
- all'articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all'amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
- all'articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
- all'articolo 167, comma 5, e all'articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l'inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.
Le deleghe al Governo
Con l'articolo 3 viene anche attribuita una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica, da adottare su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 4 prevede l'adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della presente legge, garantendo così un adeguato coordinamento normativo.
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