Servizi di ingegneria e architettura: nuovi chiarimenti da ANAC
Un comunicato dell’Anticorruzione chiarisce il calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura
Le indicazioni operative di ANAC
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, ANAC fornisce alle stazioni appaltanti alcune importanti indicazioni operative tra le quali:
- la priorità all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria;
- il calcolo - secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell’Allegato I.13 del Codice - dell’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione.
Sul calcolo dell’importo complessivo, ANAC ha ricordato le sue Linee guida n. 1 (pubblicate in vigenza del vecchio Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016):
- par. 2.1 - “…Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi…”;
- par. 2.2 - per il calcolo dell’importo da porre a base di gara occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 – oggi ripresi nell’Allegato 1.13 del Codice - sottolineando, altresì, “l’obbligatorietà di esplicitare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, da intendersi come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”.
Per quanto concerne la residuale possibilità del frazionamento prevista dall’ultimo periodo dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, ANAC richiama le stazioni appaltanti al rispetto dell’obbligo di adeguata motivazione giustificatrice, ricordando che “In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ...”.
ANAC ribadisce che l’adeguata motivazione circa la sussistenza di effettive esigenze che possono eventualmente comportare la necessità di un affidamento disgiunto delle singole prestazioni, deve, tra l’altro, tener conto dell’esistenza dell’obbligo di preventiva e tempestiva programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice, e non può consistere in affermate e generiche “ragioni di necessità ed urgenza”, le quali consentono “la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustificano il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara”.
Documenti Allegati
Comunicato Presidente ANAC 10 luglio 2024IL NOTIZIOMETRO