Servizi tecnici e affidamento diretto: nuovo no di ANAC al frazionamento artificioso degli appalti
L’Autorità richiama l’obbligo di calcolo unitario dell’importo a base di gara per evitare elusioni procedurali e violazioni delle soglie
La corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo e non una scelta discrezionale per la stazione appaltante, trattandosi di un adempimento necessario finalizzato a comunicare al mercato il valore economico dell’appalto posto in gara e consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili, oltre che per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, ma, soprattutto, per individuare il giusto procedimento di gara.
Divieto di frazionamento artificioso dell'appalto: nuovo intervento ANAC
Particolarmente rilevante è quest’ultimo punto, perché si collega direttamente alla spinosa questione del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto per ricorrere all’affidamento diretto, come ha riscontrato ANAC con la delibera del 6 novembre 2024, n. 515, in relazione all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria da parte di un Comune.
Nel caso in esame, le prestazioni progettuali sono state suddivise in più incarichi, compresa l’integrazione del PFTE per l'adeguamento alle disposizioni del nuovo codice e l'affidamento di attività di supporto al RUP.
In riferimento alla necessità di adeguare il PFTE alle previsioni del nuovo codice, ANAC specifica che, ai sensi dell’art. 225, comma 9 del d.Lgs. n. 36/2023, in ordine all’applicazione delle disposizioni progettuali previgenti, si stabilisce che:
- “le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;
- “Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
Ne consegue che era possibile utilizzare il precedente elaborato del PFTE, redatto secondo le previsioni del previgente codice d.lgs. 50/2016, senza necessità di rielaborare progetti già approvati con conseguenti presunti aggravi procedurali/economici.
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