Servizi tecnici e affidamento diretto: nuovo no di ANAC al frazionamento artificioso degli appalti
L’Autorità richiama l’obbligo di calcolo unitario dell’importo a base di gara per evitare elusioni procedurali e violazioni delle soglie
Servizi tecnici: la progettazione va considerata in modo unitario
La progettazione delle opere deve intendersi come un servizio unitario, inscindibilmente connesso ad una visione organica dell’impostazione progettuale, laddove non si evidenziano specifiche esigenze tecniche in grado di giustificare la suddivisione della progettazione in una pluralità di incarichi, anche in relazione alla tipologia di opere, rendendo peraltro maggiormente onerosa e complessa la gestione della relativa fase.
Eventuali esigenze di complessità tecnica e specializzazione possono essere soddisfatte con la specifica richiesta di competenze in capo ai progettisti, senza dover ricorrere a frazionamenti, semmai favorendo l’aggregazione della compagine dei professionisti; inoltre, anche le esigenze di efficienza, personalizzazione e adattabilità del progetto sono favorite da un’impostazione unitaria della progettazione.
Si richiama in primo luogo il “principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista”, espresso dall’Autorità nelle Linee guida n. 1 e tutt’ora applicabile, principio che non risulta garantito dalle scelte operate dall’Amministrazione comunale.
A fronte della mancata sussistenza di oggettive ragioni tecniche, che avrebbero richiesto di procedere mediante affidamenti separati, tenuto conto anche della difficoltà di coordinamento delle figure incaricare e delle relative prestazioni progettuali, quale ulteriore aggravio si evidenzia che il Comune ha proceduto, altresì, ad affidare un incarico di supporto al RUP, mediante affidamento diretto.
Sul punto l’Autorità ricorda che il supporto al RUP è previsto nei casi in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti (Allegato I.2, art. 2, comma 3), evenienza difficilmente ipotizzabile presso l’Amministrazione in esame, ed è evidente che neppure la necessità di un coordinamento generale dei vari soggetti incaricati appare coerente con il relativo disposto normativo, prospettandosi di conseguenza un aggravamento procedurale connesso all’intercorsa parcellizzazione della progettazione.
Non a caso, come da prassi, la figura del tecnico incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche viene indicato dal progettista in sede di offerta, al fine di garantire la completezza e l’unicità progettuale delle varie componenti di settore.
Nello specifico ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, ANAC ha richiamato precedenti pronunciamenti dell’Autorità laddove è stato evidenziato che “per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare”.
Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.
Si conferma quindi l’obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Quindi le SA, secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell’Allegato 1.13 del codice – devono calcolare l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione.
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