Servizi tecnici e affidamento diretto: nuovo no di ANAC al frazionamento artificioso degli appalti
L’Autorità richiama l’obbligo di calcolo unitario dell’importo a base di gara per evitare elusioni procedurali e violazioni delle soglie
La delibera ANAC
ANAC conferma quindi nel caso in esame un indebito frazionamento delle prestazioni che ha consentito il ricorso ad affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia di euro 140mila euro prevista dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in violazione del generale divieto di frazionamento di un appalto, di cui al già citato all’art. 14, comma 6 del d.lgs. 36/2023 e che:
“In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti “sopra soglia”.
Inoltre, per quanto concerne la residuale possibilità del frazionamento prevista dall’ultimo periodo dell’art. 14 comma 6 del d.lgs. 36/2023, secondo il quale “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, si deve dare atto, in questo caso dell’insussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto dei servizi di progettazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.
L’unicità della procedura svolta secondo la normativa regolante gli appalti sopra soglia avrebbe garantito anche una più adeguata selezione dei concorrenti sotto il profilo della capacità economica e tecnica, tenuto conto della regola vigente per gli affidamenti diretti di fare riferimento unicamente a documentate esperienze pregresse.
Conclude quindi ANAC che:
- le procedure di affidamento diretto adottate per la progettazione dell’opera in oggetto, sono state svolte in maniera approssimativa, risultando censurabile la decisione di suddividere lo svolgimento della progettazione in più incarichi, senza riscontrare specifiche esigenze tecniche ed in assenza della ricorrenza dell’autonomia funzionale dei singoli segmenti progettuali, con il venire in rilievo della violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, di cui all’art. 14, comma 6 del d.lgs. 36/2023;
- l’affidamento diretto per ciascuno degli incarichi operati è stato utilizzato in maniera impropria, laddove il cumulo degli importi dei corrispettivi avrebbe determinato, senz’altro, il superamento della soglia prevista ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del citato codice, con elusione anche della soglia di rilevanza europea;
- la procedura è stata inutilmente aggravata con la nomina del supporto al RUP, non evidenziandosi i presupposti connessi alla necessità di integrare le competenze specialistiche, a fronte della possibile necessità di un supporto per il coordinamento delle diverse figure professionali, da correlarsi all’intercorso frazionamento artificioso degli affidamenti.
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