Servizi tecnici e Codice Appalti: le norme da cambiare a tutela dei professionisti

Confprofessioni interviene in Audizione sulle Risoluzioni dedicate alla revisione del nuovo Codice dei Contratti. Diverse le modifiche proposte

di Redazione tecnica - 11/09/2024

Direzione lavori e collaudo

Ricorda la Confederazione che le disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 114 e al comma 4, dell’art. 116 riservano ai dipendenti della pubblica amministrazione lo svolgimento di attività fondamentali nell’economia di un appalto quali la direzione lavori e il collaudo.

Un’impostazione che si scontra con una razionale distribuzione dei compiti e delle responsabilità relative all’esecuzione dell’opera: “Alla pubblica amministrazione dovrebbe spettare, infatti, la programmazione e il controllo sull’opera pubblica, mentre la progettazione, direzione e collaudo dei lavori devono rimanere in capo ai liberi professionisti. Tale impostazione sottrae ai liberi professionisti attività e spazi di mercato rilevanti, a discapito del principio di libertà di accesso e concorrenza sancito dal nuovo Codice, oberando le amministrazioni di ulteriori compiti che spesso non hanno la capacità funzionale e le risorse sufficienti per soddisfarli”.

Confprofessioni propone quindi che la direzione lavori ed il collaudo siano riservati preferibilmente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni solo in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Inoltre, alla luce anche delle responsabilità che sempre più spesso vengono, in sede giudiziaria, imputate al direttore dei lavori, nell’articolato del Codice all’art. 114 (Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti) deve essere chiarito che il direttore dei lavori rappresenta il garante totale dei lavori e, conseguentemente, tutte le attività di realizzazione, ivi comprese le varianti migliorative proposte dall’appaltatore, devono essere presidiate ed approvate da tale figura. Per questa ragione si ritiene che tale ruolo di direzione dei lavori, proprio allo scopo di evitare stravolgimenti del progetto con conseguenti maggiori costi e incrementi della tempistica, debba, di norma, essere svolto dal progettista stesso dell’opera.

 

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