Servizi tecnici e Codice Appalti: le norme da cambiare a tutela dei professionisti

Confprofessioni interviene in Audizione sulle Risoluzioni dedicate alla revisione del nuovo Codice dei Contratti. Diverse le modifiche proposte

di Redazione tecnica - 11/09/2024

Collegio Consultivo Tecnico e modalità di costituzione

Dal combinato disposto delle due previsioni emergono alcune criticità:

  • un possibile conflitto con i compiti di Direzione dei Lavori e di Collaudatori in corso d’opera su decisioni da adottare durante la fase di esecuzione dei lavori (a mero titolo esemplificativo le decisioni che riguardano le scelte dei materiali);
  • un possibile contrasto con le norme che regolano le procedure di Accordo Bonario per le controversie sulle riserve iscritte dall’Appaltatore sul Registro di Contabilità;
  • Incongruenze sui compensi ai membri del CCT;
  • Il limite di non più di cinque incarichi in contemporanea.

Al fine di prevenire l’insorgere di contenzioso, che è peraltro la finalità dell’istituto del CCT, e salvaguardare i tempi di realizzazione dell’opera è necessario chiarire che laddove sorga un contrasto tra le decisioni della DL e quelle del CCT, sono queste ultime a prevalere.

Confprofessioni propone quindi le seguenti modifiche:

  • all’art. 215 dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. Le decisioni del Collegio consultivo tecnico prevalgono su quelle eventualmente prese dalla Direzione Lavori”;
  • ove il CCT sia costituito e insediato, le riserve scritte dall’Appaltatore sul Registro di contabilità devono essere sottoposte a parere consultivo del CCT;
  • all’art. 1, dell’Allegato V.2, eliminare il comma 5;
  • all’art. 4, co.1, dell’Allegato V.2, eliminare il seguente periodo: “Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni”.

 

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