Servizi tecnici: da equo compenso a equo ribasso

Il Consiglio di Stato prende posizione sulla ribassabilità dei compensi professionali e non rileva alcuna antinomia tra equo compenso e disciplina dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 28/01/2025

Le previsioni del Correttivo

Oltretutto, evidenza la Sezione, si orienta in questo senso la novella recata dal cd. “correttivo appalti” (d.Lgs. n. 209/2024) all’art. 41 d.lgs. n. 36/2023, cui rinvia anche la novella dell’art. 8 (“la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”).

Essa prevede:

  • da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65%come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara;
  • dall’altro, che rispetto al restante 35%, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte.

Per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35%, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, questa soluzione garantirebbe il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell’affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

Si tratta di un approccio sintetizzabile in “equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell’ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria”, che conduce alla conclusione secondo cui non può configurarsi un contrasto tra la lex specialis e la disciplina imperativa tale da far luogo al meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 1376 e 1339 cod. civ. affermato dal giudice di prime cure.

Non solo: la sede naturale della verifica dell’equo ribasso operato dagli offerenti rispetto agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati col d.m. n. 140/2012, unitamente alla verifica di sostenibilità giuridico-economica di tale ribasso va individuata in modo strutturale nel modulo subprocedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta demandata al RUP – come è avvenuto nel caso in esame.

Ne è derivato l’accoglimento dell’appello, con riforma della sentenza di primo grado.

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