Servizi tecnici e soccorso istruttorio: no a modifiche sull'offerta
Non possono essere considerati come “affini” i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, senza possibilità di sostituirli dopo la presentazione dell'offerta
Cosa si intende per “servizi affini”? Un criterio da leggere con rigore
La sentenza chiarisce che la nozione di “servizi affini”, quando è riferita all’offerta tecnica e non ai requisiti di partecipazione, va letta in modo particolarmente restrittivo. È l’oggetto dell’appalto – in questo caso la progettazione completa, la direzione lavori e la sicurezza – a determinare il contenuto richiesto nell’offerta.
Non basta, dunque, aver svolto un’attività strumentale alla progettazione, come il supporto tecnico o la redazione grafica: serve aver coperto effettivamente la funzione progettuale in senso stretto, con titolarità piena, firma degli elaborati e responsabilità tecnica. E questo perché si sta valutando la qualità dell’offerta, non la semplice ammissibilità alla gara.
Proprio per questo motivo, le carenze del RTI non potevano essere corrette in fase di soccorso istruttorio, tenendo conto che il raggruppamento ha presentato un nuovo modello con servizi diversi rispetto a quelli originari, ritenuti non idonei.
Sul punto, il TAR ha ribadito il principio fondamentale secondo cui il soccorso istruttorio, previsto oggi dall’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023, può servire a chiarire o integrare quanto già dichiarato, ma non a modificare radicalmente i contenuti della documentazione. Inserire nuovi servizi, mai menzionati prima, equivale a una violazione della par condicio. E poco importa che quei servizi fossero comunque in possesso del concorrente al momento della domanda: ciò che conta è quanto dichiarato entro il termine di scadenza.
Non solo: sebbene l’ampia partecipazione alle gare pubbliche dovrebbe spingere a interpretare con flessibilità il concetto di affinità, questo argomento – afferma il giudice – può valere per i requisiti di partecipazione, ma non nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, dove è legittimo che la Stazione Appaltante richieda dimostrazioni rigorose della qualità del servizio proposto.
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