Servizi tecnici e soccorso istruttorio: no a modifiche sull'offerta
Non possono essere considerati come “affini” i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, senza possibilità di sostituirli dopo la presentazione dell'offerta
Il richiamo alle Linee Guida ANAC e le conclusioni del TAR
Per il TAR, inconferente poi il richiamo alle Linee Guida ANAC n. 1/2016 operato dalla ricorrente, le quali distinguono con precisione le attività di progettazione da quelle di supporto:
- le prime implicano la responsabilità del progettista, la redazione degli elaborati e l’assunzione di responsabilità;
- le seconde – indagini, sondaggi, redazione grafica – sono meri ausili, privi di autonomia e non idonei a dimostrare capacità progettuali in un’offerta tecnica.
In conclusione, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione: in fase di offerta tecnica non è sufficiente dimostrare in astratto l’esperienza o la qualità, ma occorre rispettare in modo puntuale le condizioni poste dal disciplinare, senza possibilità di correggere il tiro successivamente, con nuove dichiarazioni o documenti.
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