Sismabonus 2025: variazione destinazione d'uso per salvare l'incentivo

Sebbene il Sismabonus, fin dalla sua origine, sia previsto per interventi su immobili a destinazione abitativa o produttiva, le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate offrono margini di applicazione anche per altre tipologie di immobili

di Cristian Angeli - 28/01/2025

Quali sono i requisiti per l’immobile?

La normativa che disciplina il Sismabonus specifica i requisiti degli immobili sui quali possono essere effettuati interventi agevolabili, basandosi su due elementi principali.

  1. Ubicazione geografica: Gli interventi devono riguardare edifici situati in aree a rischio sismico elevato (zone 1 e 2), come definito dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Inoltre, il comma 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013 estende l’incentivo anche agli edifici localizzati nella zona sismica 3.
  2. Destinazione d’uso: Il comma 1-bis dello stesso articolo richiede che gli interventi autorizzati riguardino edifici “adibiti ad abitazione e ad attività produttive”.

Qui nasce il problema: un immobile di categoria catastale B/6, come quello citato, difficilmente può essere considerato abitativo o produttivo. Tuttavia, il criterio determinante non è la classificazione catastale. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 29/2013, ha chiarito che “le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate in base alla localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e al tipo di utilizzo, indipendentemente dalla categoria catastale”.

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