Sismabonus-acquisti: l'Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura nel 2025

Una risposta del Fisco ad un preciso interpello chiarisce le possibilità e le condizioni per utilizzare lo sconto in fattura nel 2025 sul sismabonus-acquisti

di Luciano Ficarelli - 23/01/2025

Sismabonus-acquisti e opzioni alternative (sconto e cessione)

Nella risposta ad interpello n. 915–341/2024, la Direzione Regionale dell’Abruzzo ha affermato che, per l’agevolazione in commento, le regole relative all’utilizzo delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 non sono cambiate rispetto a quanto già previsto dal Decreto Legge 11/2023. Pertanto, resta valido il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del citato decreto, vale a dire la presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi entro la data del 16 febbraio 2023.

L’Agenzia è giunta a tale conclusione attraverso un excursus normativo e di prassi che si riepiloga qui di seguito.

  1. Il blocco delle opzioni. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto­legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere esercitate;
  2. Le deroghe al blocco. Il successivo comma 3 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente disposizione per determinati interventi, ammettendo delle deroghe al divieto ivi disposto;  in particolare,  il  citato  comma  3  stabilisce  che  ''Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto­legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: […] c) risulti  presentata,  con  riguardo  alle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  16­bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, e all'articolo 16, comma 1­septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.''
  3. La deroga specifica per il sismabonus acquisti. Con risoluzione n. 14/E del 2024, è stato chiarito che ''... l'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato all'esercizio delle predette opzioni prevede che anche con riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023,  sia  stata  presentata la  richiesta  del titolo  abilitativo  per l'esecuzione dei lavori edilizi (cfr. circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).''
  4. L’ulteriore limitazione alla deroga. Il decreto­legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2 e comma 3, del decreto legge n. 11 del 2023, prevedendo all'articolo 1, comma 5, che: ''Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto­legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo (interventi superbonus), e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (interventi diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati''.
  5. L’esclusione del sismabonus acquisti dalla ulteriore limitazione. Il citato comma 5 del decreto­legge n.39 del 2024 non richiama, invece, gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lett.c), del decreto­legge n. 11 del 2023, tra cui è ricompreso il Sismabonus acquisti.
  6. L’utilizzo delle opzioni per il sismabonus acquisti in mancanza dell’ulteriore limitazione. Riguardo all'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del  D.L.  n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 39 del 2024 sopra richiamata non contempla gli interventi di cui all'art. 16, comma 1­septies del D.L. n. 63 del 2013, indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), del D.L. n. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
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