Sismabonus-acquisti: l'Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura nel 2025
Una risposta del Fisco ad un preciso interpello chiarisce le possibilità e le condizioni per utilizzare lo sconto in fattura nel 2025 sul sismabonus-acquisti
Le conclusioni del Fisco
Conclude, dunque, l’Agenzia che l’istante potrà fruire sia del sismabonus-acquisti (con le nuove aliquote previste dalla legge di bilancio) che dello sconto in fattura anche se l’atto sarà stipulato nel 2025.
In sostanza, anche nel 2025 potrà essere esercitata dal costruttore l’opzione dello sconto in fattura, seppur ridotto nell’importo di 48.000 euro anziché 81.600 euro (con riduzione di due classi di rischio sismico) previsto per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo.
Infine, è interessante ricordare in questa occasione che, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 dell’8 marzo 2024, non occorre che l’immobile sia completato per fruire del sismabonus acquisti. Si riportano le considerazioni dell’Agenzia: “Considerato che ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1septies del decreto-legge n. 63 del 2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate «all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo», non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ''fittizia''. Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali (cfr. anche risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 507778 del 29 marzo 2022)”.
Tenuto presente quanto sopra detto, qualora l’impresa di costruzioni abbia concluso i lavori strutturali entro il 31 dicembre 2024 e abbia prodotto le due attestazioni B-1 (attestazione di ultimazione dei lavori strutturali) e B-2 (attestazione del collaudo statico), l’immobile poteva essere venduto nell’anno 2024 con la possibilità di applicare lo sconto in fattura fino all’importo di 81.600 euro (85% di 96.000 euro).
Qualora, invece, non sia stato possibile produrre le attestazioni entro il 31 dicembre 2024, l’atto di compravendita dovrà essere rogitato nel 2025 ad asseverazioni presentate e si potrà applicare lo sconto in fattura con aliquota del 50% o del 36% di 96.000 euro.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate n. 915-341/2024IL NOTIZIOMETRO