Sismabonus acquisti: la procedura per utilizzare la detrazione

L’esperto risponde sulla procedura per utilizzare il sismabonus acquisti direttamente in dichiarazione dei redditi

di Luciano Ficarelli - 29/01/2025

Abbiamo effettuato il rogito di un appartamento il 10 dicembre 2024 e l’impresa di costruzione ci ha ceduto il sismabonus. La domanda è: dove è visibile? Nel cassetto fiscale non c’è. Occorre effettuare una comunicazione all’AE? Chi la deve fare?

L’esperto risponde

Questo è un quesito che abbiamo ricevuto da una gentile lettrice che racchiude in poche parole il dubbio che ha la maggior parte dei contribuenti alle prese con il recupero fiscale dell’agevolazione.

Il sismabonus acquisti, l’agevolazione applicata sull’acquisto di un immobile interamente ricostruito da un’impresa di costruzioni o ristrutturazione immobiliare allo scopo di ridurne il rischio sismico e regolata dal comma 1-septies, dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (introdotto dall'articolo 46-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con decorrenza dal 24 giugno 2017), è una misura agevolativa di non immediata percezione dovuta al fatto che è ammessa in pochi casi pratici che si verificano solo alle seguenti condizioni:

  1. Deve trattarsi di una totale demolizione e ricostruzione di immobili esistenti;
  2. Gli immobili devono ricadere in Comuni classificati nelle zone sismiche 1 -2 - 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006;
  3. L’impresa che effettua i lavori deve essere esclusivamente un’impresa di costruzioni o di ristrutturazione immobiliare;
  4. È un’agevolazione alternativa al sismabonus ordinario che può spettare alla stessa impresa che realizza l’intervento;
  5. È un’agevolazione che spetta solo all’acquirente dell’immobile sempreché lo stesso venga venduto dall’impresa entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori;
  6. deve trattarsi di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.

Di conseguenza, sono esclusi dal sismabonus acquisti:

  1. immobili di nuova costruzione;
  2. immobili situati in zona sismica 4;
  3. immobili demoliti e ricostruiti da imprese con diversi codici Ateco da quelli di costruzione e di ricostruzione immobiliare;
  4. immobili su cui l’impresa di costruzioni ha già fruito del sismabonus ordinario;
  5. immobili su cui i lavori sono iniziati con titolo edilizio rilasciato precedentemente al 1° gennaio 2017.
© Riproduzione riservata