Soccorso istruttorio nei contratti pubblici: funzioni e limiti
La giustizia amministrativa analizza alcuni aspetti non sempre univoci del soccorso istruttorio, punto d'incontro tra favor partecipationis ed efficienza della PA
Il soccorso sanante
Restano tuttora gestibili nelle forme più tradizionali di soccorso oggi battezzato “sanante”, ovvero i casi di imperfetta espressione della pur esistente volontà contrattuale.
I primi arresti giurisprudenziali, infatti, ammettono la sanatoria volta a rimediare ad omissioni o carenze di documenti pur presentati, come:
- la presentazione di una garanzia di importo materialmente errato per evidente e rettificabile errore di calcolo;
- l'erronea indicazione quale beneficiario della polizza della Stazione Unica appaltante in luogo dell’ente committente;
- la mancanza nella garanzia di specifiche clausole proprie dell’evidenza pubblica come il rinnovo automatico per 180 giorni, qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Sono sanabili con il soccorso istruttorio anche le carenze documentali afferenti alla prova dei requisiti tecnici, che attengono pur sempre al perimetro della documentazione amministrativa; d’altro canto la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ha parifica la comprovato dei requisiti generali e di quelli speciali.
Come evidenzia Malanetto, il problema sulla sanabilità relativa ai requisiti tecnici nasce dalla loro natura, che si prestano infatti ad ambiguità e plurima valenza nel contesto dell’offerta: basti pensare alla richiesta di una determinata certificazione ISO che può essere, nella legge di gara, prescritta quale mero requisito tecnico di partecipazione, oppure prevedere l’attribuzione di un punteggio premiale, divenendo così un elemento costitutivo dell’offerta.
In definitiva per comprendere se la mancanza di un documento è sanabile occorre valutarne non l’astratta tipologia ma la concreta funzione in gara.
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