Soccorso istruttorio: inammissibili modifiche o integrazioni sull'offerta
ANAC chiarisce le previsioni dell'art. 101 del nuovo Codice Appalti, specificando quando, come e perché si può ricorrere al soccorso istruttorio
La carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico documento richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum.
Non solo: il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, così come la mancata trasmissione di un elemento dell’offerta. Ne deriva che il rispetto dei termini per l’invio delle offerte è un’ulteriore garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consentendo l’invio di un nuovo file oltre la scadenza indicata.
Offerta tecnica e/o economica incompleta: no al soccorso istruttorio
È questo in sintesi il parere di ANAC contenuto nella delibera del 10 dicembre 2024, n. 573, con cui ha ritenuto legittima l’esclusione decisa da una stazione appaltante nei confronti di un OE nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un appalto di servizi.
L’OE, nello specifico, ha segnalato che “nonostante abbia correttamente presentato la propria offerta economica con ribasso percentuale, indicazione dei costi di manodopera ed indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, è stato escluso per non aver prodotto in sede di presentazione dell’offerta, un secondo modulo con il computo dettagliato dal quale scaturisce il costo della manodopera già indicato nell’offerta economica presentata”.
Sulla questione la SA ha segnalato che l’operatore ha presentato due volte lo stesso documento, dimenticando di allegare quello predisposto per segnalare le singole voci di costo dell'offerta e, trattandosi di un documento afferente l’offerta economica, la mancanza non era sanabile tramite soccorso istruttorio: “l'omessa documentazione non consentirebbe di porre in essere le eventuali verifiche in sede di anomalia dell'offerta, poiché si configurerebbe una ipotesi di integrazione documentale sull'offerta economica circa la specifica di dettaglio degli elementi di costo della manodopera di cui alla tabella prevista nel modello OE, predisposto dalla Stazione appaltante e non compilato dall'operatore economico”.
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