Soccorso istruttorio: inammissibili modifiche o integrazioni sull'offerta
ANAC chiarisce le previsioni dell'art. 101 del nuovo Codice Appalti, specificando quando, come e perché si può ricorrere al soccorso istruttorio
Soccorso istruttorio: le fattispecie nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Sulla questione, ANAC ha ricordato che il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, superando anche alcune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.
Nello specifico, l’art. 101 identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio:
- il cd. soccorso istruttorio integrativo o completivo, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria;
- il cd. soccorso sanante, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione;
- il cd. soccorso procedimentale, di cui all’articolo 101, comma 3, consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa;
- il cd. soccorso correttivo, di cui all’articolo 101, comma 4, funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta.
Come nel previgente sistema, per le carenze dell’offerta, non è dunque percorribile il cd. soccorso integrativo né il cd. soccorso sanante; è ammesso, invece, il soccorso cd. procedimentale sull’offerta economica, concernente chiarimenti rispetto ad elementi dell’offerta già completa, nonché il cd. soccorso correttivo, finalizzato a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste.
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