Soccorso istruttorio: inammissibili modifiche o integrazioni sull'offerta

ANAC chiarisce le previsioni dell'art. 101 del nuovo Codice Appalti, specificando quando, come e perché si può ricorrere al soccorso istruttorio

di Redazione tecnica - 02/01/2025

Le conclusioni di ANAC

Nel caso in esame, la carenza documentale riscontrata della mancata allegazione del modello di offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante non consente l’attivazione:

  • del soccorso istruttorio cd. integrativo, di cui all’articolo 101, comma 1, lettera a), non applicabile alle carenze dell’offerta: sotto tale profilo, l’offerta presentata dal concorrente appare incompleta rispetto alle prescrizioni della lex specialis e non suscettibile di essere integrata in elementi essenziali della stessa. Ciò in attuazione anche del principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti;
  • del soccorso istruttorio c.d. sanante, di cui all’articolo 101, comma 1, lettera b), non applicabile alle carenze dell’offerta al fine di rimediare ad omissioni, inesattezze e irregolarità della stessa;
  • del soccorso istruttorio c.d. procedimentale, volto a ottenere chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa, in quanto l’offerta presentata dal concorrente appare incompleta ed il soccorso istruttorio non potrebbe ovviare alla mancanza di un documento richiesto dalle prescrizioni della lex specialis;
  • del soccorso istruttorio cd. correttivo, volto a correggere un errore materiale dell’offerta, in quanto esso presuppone un errore materiale in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta da richiedere alle condizioni esplicitate dalla Relazione illustrava al Codice. Diversamente opinando, si consentirebbe all’operatore di utilizzare strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell’offerta necessari ai fini della valutazione della stessa.

Conclude quindi l’Autorità che il provvedimento di esclusione, adottato in ragione della mancata produzione di un elemento dell’offerta economica ritenuto essenziale e a pena di esclusione dalla Stazione appaltante, è conforme ai principi generali dell’ordinamento in materia di contratti pubblici e all’articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023.

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