Soccorso istruttorio: non applicabile all’offerta tecnica
Il TAR dice no all’applicazione del soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione del progetto di riassorbimento
Integrazione offerta tecnica: perché non è consentita
Da tanto consegue anche la inapplicabilità del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per integrare il contenuto dell’offerta. Ed invero, il soccorso istruttorio può, cioè, essere disposto per sanare vizi di carattere formale delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta, ma non per integrare il contenuto dell’offerta.
Questo perché “Nelle gare pubbliche, la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell'offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. È dunque da escludersi il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell'offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 né di un intervento suppletivo del giudice”.
Neppure il nuovo codice, che pure ha ampliato l’ambito di applicazione del soccorso, consente di integrare il contenuto dell’offerta tecnica od economica, perché ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.
Infine, concludono i giudici respingendo il ricorso, la lex specialis esplicitava che “Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare, non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione”.
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