Soccorso istruttorio: quando si può correggere l'offerta?

Il nuovo Codice Appalti contempla la possibilità di correggere errori sulle offerte, sempre nel rispetto di alcune condizioni. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 27/02/2025

Il soccorso correttivo: quando si può applicare

In particolare, il soccorso correttivo rappresenta una delle più importati innovazioni del nuovo codice in quanto viene per la prima volta concesso all’operatore economico di rettificare un proprio errore materiale commesso nell’elaborazione dell’offerta fino al giorno fissato per l’apertura delle buste e, quindi, anche oltre il termine per la sua presentazione, a condizione che l’istanza sia proposta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di una rettifica, e venga aperta unitamente all’offerta.

Quest’istituto non può tuttavia essere applicato indiscriminatamente, in quanto deve necessariamente essere bilanciato altri principi di eguale rango, come quello di autoresponsabilità, corollario della par condicio tra gli operatori, secondo cui l'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile.

Sull'impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell'offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore.

Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammesso qualora confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.

È vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto, né per acquisire «degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti».

No alla modifica dei costi manodopera dopo l'apertura dell'offerta

Del resto, spiega il TAR, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti».

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione: l’OE ha rettificato i costi della manodopera oltre la data di valutazione delle offerte, motivo per cui la stazione appaltante ha correttamente non valutato la rettifica e ha effettuato la verifica di anomalia sulla base del contenuto dell’offerta originaria, concludendo che, in sede di giudizio di anomalia, la ricorrente ha modificato la propria proposta indicando degli importi non coerenti con quanto originariamente offerto.

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