Soccorso istruttorio: il TAR sull'integrazione dell'offerta tecnica

Non è in alcun modo ammissibile l'integrazione ex post con documenti, come certificazioni, che possano influire sul punteggio finale

di Redazione tecnica - 02/11/2024

Il soccorso istruttorio finalizzato all’integrazione, anche documentale, dell’offerta tecnica, è inapplicabile in quanto in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.

Non solo: nel caso in cui il disciplinare contenga delle disposizioni chiare e senza profili di ambiguità, non è possibile, in fase di contenzioso, richiedere il c.d. soccorso istruttorio processuale, attivato dal giudice in caso di inadempienza della Stazione Appaltante.

Offerta tecnica: nessuna integrazione possibile tramite soccorso istruttorio 

A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 17 ottobre 2024, n. 18000, con cui ha respinto il ricorso proposto da un Consorzio Stabile, classificatosi al secondo posto nella graduatoria definitiva di gara, e che ha impugnato non solo il provvedimento di aggiudicazione ma anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio su alcune certificazioni previste come criteri premiali per la definizione del punteggio sull’offerta tecnica.

In particolare, nel disciplinare si specificava che in caso di mancata allegazione del certificato, il punteggio assegnato sarebbe stata pari a zero. E zero è stato il punteggio attribuito al Consorzio, in quanto aveva presentato una certificazione scaduta; alla richiesta di attivazione di soccorso istruttorio, mediante la quale avrebbe prodotto un’altra certificazione in corso di validità, la SA ha replicato che si sarebbe trattata di una variazione dell’offerta tecnica, determinando un differente punteggio premiale.

Sul punto il TAR è stato perentorio, richiamando il granitico principio per cui

deve tenersi ferma la non soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta tecnica od economica: ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti”.

 

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