Soccorso istruttorio: il TAR sull'integrazione dell'offerta tecnica
Non è in alcun modo ammissibile l'integrazione ex post con documenti, come certificazioni, che possano influire sul punteggio finale
Soccorso istruttorio: tipologie e ambiti di applicazione
Sull'attivazione del soccorso istruttorio il TAR ha precisato che l'istituto nasce con la finalità di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In questa prospettiva, l’istituto ha acquisito maggiore centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36/2023) superando alcune incertezze maturate nella prassi operativa.
Pertanto è possibile distinguere tra:
- a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36/2023, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al FVOE);
- b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili;
- c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
- d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.
La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare che sono soccorribili, purché documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte:
- a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- b) l’omessa allegazione del contratto di avvalimento;
- c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.
Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso in esame, il ricorso non può che essere respinto, in quanto il Consorzio concorrente ha allegato le idonee certificazioni sul concreto possesso dei requisiti premiali solo dopo la mancata attribuzione dei relativi punteggi, peraltro presentando una delle certificazioni solo in sede processuale in dispregio delle regole previste nell’ambito dell’offerta.
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