Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?
La Corte di Cassazione ribadisce i limiti della sanzione alternativa alla demolizione per le sopraelevazioni abusive realizzate in zona sismica.
Il caso di specie
Il caso riguardava una sopraelevazione abusiva realizzata in zona sismica. La proprietaria aveva realizzato, senza titolo, un secondo piano su un edificio in cemento armato. Nel 2001, il Tribunale aveva già emesso una sentenza di demolizione dell’opera.
Dopo oltre vent’anni, la proprietaria ha presentato un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, sostenendo che la rimozione della sopraelevazione avrebbe compromesso la stabilità dell’intero edificio, con gravi rischi per i residenti. A sostegno della sua richiesta, ha allegato una consulenza tecnica di parte, secondo la quale la demolizione avrebbe generato criticità strutturali.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato l’istanza, basandosi su una relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, che escludeva qualsiasi rischio strutturale derivante dalla demolizione. Secondo i tecnici comunali, l’intervento avrebbe riguardato solo le pareti interne ed esterne della sopraelevazione, senza intaccare pilastri e travi portanti.
Accertata quindi l’assenza di pericoli per l’edificio preesistente, il Tribunale ha confermato la demolizione.
Da qui il ricorso in Cassazione.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 3 dicembre 2024, n. 44049IL NOTIZIOMETRO