Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?
La Corte di Cassazione ribadisce i limiti della sanzione alternativa alla demolizione per le sopraelevazioni abusive realizzate in zona sismica.
di
Gianluca Oreto -
20/03/2025
Demolizione e fiscalizzazione: cosa dice la Cassazione?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo alcuni principi fondamentali:
- l’impossibilità tecnica di demolire un’opera abusiva deve essere dimostrata con prove concrete. In questo caso, la tesi della ricorrente era basata su una consulenza di parte non suffragata da dati oggettivi, mentre la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale escludeva ogni rischio strutturale;
- la fiscalizzazione dell’abuso non è automatica. L’art. 34 del Testo Unico Edilizia consente la sanzione alternativa solo se la demolizione pregiudicherebbe parti dell’edificio regolarmente costruite. In altre parole, l’abuso deve essere parziale e non incidere in modo sostanziale sulla volumetria dell’edificio;
- una sopraelevazione abusiva è equiparabile a una nuova unità immobiliare e non a una difformità parziale. Per questo motivo, non può essere sanata con la fiscalizzazione, ma solo tramite la sanatoria ordinaria ex art. 36, se sussiste la doppia conformità urbanistica ed edilizia;
- l’impossibilità tecnica di demolire un’opera non può derivare da una situazione creata dal trasgressore. Se un abuso edilizio è stato realizzato in aderenza o in sopraelevazione a una struttura preesistente, non si può usare la successiva impossibilità di demolirlo come giustificazione per evitarne la rimozione.
La Cassazione, dunque, ha confermato che la demolizione resta la regola generale, mentre la fiscalizzazione è una deroga eccezionale.
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Sentenza Corte di Cassazione 3 dicembre 2024, n. 44049IL NOTIZIOMETRO