Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?
La Corte di Cassazione ribadisce i limiti della sanzione alternativa alla demolizione per le sopraelevazioni abusive realizzate in zona sismica.
Conclusioni
Questa nuova sentenza della Corte di Cassazione rafforza un principio ormai consolidato: le sopraelevazioni abusive non possono essere fiscalizzate, salvo casi eccezionali in cui la demolizione comprometterebbe parti legittimamente costruite dell’edificio. La domanda, però, è lecita: se una consulenza di parte stabilisce che la demolizione pregiudicherebbe la stabilità della parte conforme, e P.A. e giudici insistono per la demolizione, di chi è la responsabilità nel caso in cui l'edificio crolla? Domanda, chiaramente, provocatoria.
Per chi ha realizzato una sopraelevazione senza titolo edilizio, le alternative sono poche:
- sanatoria ordinaria ex art. 36 TUE, se sussiste la doppia conformità;
- demolizione, se l’opera non è regolarizzabile.
In edilizia non esistono scorciatoie. Prevenzione e rispetto delle normative restano gli unici strumenti per evitare contenziosi e sanzioni pesanti. Tuttavia, è innegabile che il patrimonio edilizio italiano paghi il prezzo di decenni di scarsa vigilanza da parte della P.A. e di una diffusa tendenza a costruire in assenza di permessi, nella speranza di un futuro condono edilizio.
Ora, la vera domanda è: continueremo ad affrontare il problema con sanatorie episodiche o sarà finalmente il momento di riformare organicamente il Testo Unico Edilizia?
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 3 dicembre 2024, n. 44049IL NOTIZIOMETRO