Sopraelevazione in condominio: la Cassazione su aspetto e decoro architettonico
Gli ermellini chiariscono le differenze tra aspetto e decoro architettonico, ribadendo l'importanza dell'armonia estetica degli edifici e i criteri per opporsi a interventi lesivi
Aspetto architettonico e decoro architettonico: le differenze
L’aspetto architettonico, quale limite alla sopraelevazione, prevede una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4 c.c., 1122, comma 1 e 1122 bis c.c:
- per decoro architettonico si intende l'estetica conferita allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia e specifica identità, visibile ed apprezzabile dall'esterno; esso va valutato con riferimento alle caratteristiche proprie dell'edificio, individualmente considerato e non con riferimento all'ambiente nel quale esso si trova;
- per aspetto architettonico, ex art. 1127 c.c., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, si considera la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, destinata a deteriorarsi, secondo l'“occhio” di qualunque osservatore, in caso di adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente.
Il pregiudizio all'aspetto architettonico, che consente l'opposizione dei condomini, consiste in un'incidenza di particolare rilievo della nuova opera sullo stile architettonico dell'edificio, che, essendo immediatamente apprezzabile ictu oculi ad un'osservazione operata in condizioni obiettive e soggettive di normalità da parte di persone di media preparazione, si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi economico del fabbricato.
Le due nozioni, sono legate da un vincolo di complementarità: esse non possono prescindere l'una dall'altra, motivo per cui anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista.
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