Stato legittimo e accesso agli atti: interviene il TAR
Per la verifica dello stato legittimo, in caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, la P.A. deve rilasciare una attestazione formale di inesistenza
Un antico proverbio recita “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” e chissà se l’estensore facesse esplicito riferimento alla normativa italiana, soprattutto quella edilizia. Una norma lastricata (qualche volta) di buone intenzioni che (molto spesso) si scontrano con una realtà complessa e difficilmente comprensibile ad un alieno che per la prima volta si ritrovasse nel nostro Paese.
Stato legittimo e accesso agli atti
Come è ormai chiaro (ma dopo le modifiche apportate dal Decreto Salva Casa lo sarà un po’ meno) per la verifica dello stato legittimo di una unità immobiliare - necessaria per intervenire su di essa o per la sua compravendita – l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone che sia necessario verificare l’esatta corrispondenza tra quanto assentito da titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA o CILA) e lo stato di fatto in cui versa l’immobile.
Per farlo è chiaramente necessario accedere agli atti presenti negli archivi comunali. Aspetto questo di non poco conto, considerato lo stato di salute di molti archivi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 24 luglio 2024, n. 15126IL NOTIZIOMETRO