Stato legittimo, cambio di destinazione d’uso e autorizzazione paesaggistica: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le modalità di definizione dello stato legittimo nel caso di assenza del titolo edilizio integrale originario e la legittimità di un cambio di destinazione d’uso in sanatoria

di Gianluca Oreto - 19/09/2024

Come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi di una norma sopravvenuta nel corso di un giudizio non incide direttamente sulla stessa né sull’eventuale ordine di demolizione emesso. Ciò che cambia è l’efficacia degli atti che resta sospesa fino alla definizione della pronuncia sulla nuova istanza.

Testo Unico Edilizia e Salva Casa

Una pronuncia molto interessante soprattutto perché dal 28 luglio 2024 sono ufficialmente in vigore (anche se in attesa di essere metabolizzate correttamente) le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024.

Modifiche che, come anticipato, non hanno un effetto diretto sui procedimenti già definiti né sulle sentenze rese sulla base della precedente versione del Testo Unico Edilizia (TUE), come la sentenza del Consiglio di Stato 9 settembre 2024, n. 7485 che ci consente di approfondire due delle tematiche recentemente “sconvolte” dal Decreto Salva Casa:

  • la definizione dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE;
  • la sanatoria per un cambio di destinazione d’uso con possibilità di accertamento “a posteriori” della compatibilità paesaggistica.
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