Stato legittimo, cambio di destinazione d’uso e autorizzazione paesaggistica: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le modalità di definizione dello stato legittimo nel caso di assenza del titolo edilizio integrale originario e la legittimità di un cambio di destinazione d’uso in sanatoria

di Gianluca Oreto - 19/09/2024

Stato legittimo

Premesso che la definizione di “stato legittimo” ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, è mutata a seguito del Decreto Salva Casa, nel caso oggetto della contesa è stato fornito un principio di prova del titolo che ha legittimato i locali in questione, mediante produzione in primo grado della licenza edilizia, sia pure mancante degli elaborati progettuali. A tal proposito, con nota del Servizio Tecnico del Comune, nel fornire riscontro al TAR che aveva disposto l’acquisizione degli allegati alla concessione edilizia, ha riferito che «dopo attente ricerche compiute negli uffici comunali non è stato possibile rinvenire la documentazione richiesta», probabilmente a causa del fatto che l’Ente «negli anni ha cambiato più volte sede e che, all’epoca, le domande in materia edilizia venivano presentate con soli documenti cartacei».

Mancando dunque una copia del titolo integrale, ma essendovi un principio di prova dello stesso, lo stato legittimo dell’immobile può essere dimostrato in giudizio mediante “documenti probanti”, il che è quanto accaduto nel caso di specie.

Nel caso di specie, infatti, vi sono infatti elementi che conducono a presumere che il locale cantina e ripostiglio sia stato legittimato proprio dalla licenza, consistenti nel fatto che questa riguardava la «costruzione di un locale deposito ricadente nel perimetro abitato» in una via che successivamente ha cambiato nome ed era stata rilasciata al padre dell’appellato, il quale non era proprietario di altri edifici nel Comune, come allegato e non specificamente contestato. Vi è, dunque, coincidenza dell’immobile, del soggetto cui è stato rilasciato il titolo e della destinazione d’uso.

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