Lo stato legittimo dell’immobile post Salva Casa
Interessante studio pubblicato dalla giustizia amministrativa sulla definizione di stato legittimo e sui presupposti dell’attività edilizia post Salva Casa
I titoli per determinare lo stato legittimo
Entrando nel dettaglio, sono idonei a determinare lo stato legittimo, previo pagamento delle eventuali sanzioni o oblazioni:
- gli artt. 33 e 34, sulla fiscalizzazione delle parziali difformità non rimovibili;
- l’art. 34-ter, sulle parziali difformità realizzate prima della legge n. 10/1977 (non viene citata l’agibilità sanante ai sensi del comma 4);
- l’art. 34-bis, sulle tolleranze costruttive;
- gli artt. 36 e 36-bis, sull’accertamento di conformità;
- l’art. 37, sulla sanatoria per mancanza o difformità da SCIA;
- l’art. 38, sulla fiscalizzazione a seguito di annullamento del permesso di costruire.
Lo studio evidenzia come la norma non riporti anche le ipotesi di intervento della Regione di cui agli artt. 39 (“Annullamento del permesso di costruire da parte della regione”) e 40 (“Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione”), che però devono intendersi ricomprese, stante la natura surrogatoria – e, quindi, non autonoma – del potere regionale di autotutela sanzionatoria.
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