Lo stato legittimo dell’immobile post Salva Casa

Interessante studio pubblicato dalla giustizia amministrativa sulla definizione di stato legittimo e sui presupposti dell’attività edilizia post Salva Casa

di Gianluca Oreto - 19/12/2024

Il titolo finale

Relativamente al punto più dibattuto negli ultimi mesi, lo studio afferma solo che “In alternativa ai titoli “iniziali”, lo stato legittimo può essere ricavato dal titolo “finale”, ossia quello “rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi””.

Secondo lo studio “La disposizione, introdotta nel 2024, intende garantire certezza alla circolazione dei diritti sui beni immobili, prevedendo che il punto “zero” dello stato legittimo dell’immobile possa ricavarsi dall’ultima pratica edilizia generale approvata”.

Confermati, però, i dubbi degli operatori relativamente al significato dell’espressione “titolo … rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio … a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.

Seguendo un’interpretazione strettamente letterale, all’ultimo titolo edilizio generale può attribuirsi valore abilitante soltanto quando sia stato:

  • “rilasciato o assentito”;
  • preceduto da un’istruttoria che abbia verificato “la legittimità”, e non solo l’esistenza, dei titoli precedenti.

Si pone, dunque, un dubbio sulla sussumibilità, o meno, nel dettato normativo, dei titoli a formazione tacita, che si consolidano col decorso del tempo: silenzio assenso, SCIA (ordinaria ed alternativa), DIA, CILA e CILAS”.

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