Lo stato legittimo dell’immobile post Salva Casa
Interessante studio pubblicato dalla giustizia amministrativa sulla definizione di stato legittimo e sui presupposti dell’attività edilizia post Salva Casa
Titolo mancante o non reperibile
Relativamente all’ultima parte del citato comma 1-bis, vengono definite le modalità di determinazione dello stato legittimo nel caso in cui il titolo abilitante:
- manca, perché l’immobile risale ad un periodo storico in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;
- non è reperibile, ma sussistono principi di prova circa la sua esistenza.
“In entrambi i casi, lo stato legittimo può essere dimostrato in via indiziaria, attraverso le informazioni catastali di primo impianto ed altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrato con eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
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