Stato legittimo: le indicazioni del MIT nelle Linee Guida sul Salva Casa

Arrivano i chiarimenti del Ministero sulle semplificazioni formali e sostanziali previste all'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 01/02/2025

Semplificazione formale

Come indicato nel documento, l’articolo 9-bis, comma 1-bis, semplifica i titoli necessari a dimostrare lo stato legittimo degli immobili e riduce gli oneri documentali a carico dei privati, prevedendo che:

  • a) per gli immobili o unità immobiliari interessati da interventi edilizi successivi al momento del rilascio del titolo abilitativo originario, lo stato legittimo possa essere comprovato con la presentazione del titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’intero immobile o unità immobiliare;
  • b) la semplificazione possa essere fatta valere a condizione che il titolo edilizio più recente sia stato rilasciato dall’amministrazione competente all’esito di un procedimento che abbia riguardato, anche parzialmente, lo stesso immobile o unità immobiliare e che, abbia messo la stessa Amministrazione in condizione di verificare la legittimità dei titoli pregressi.

In sintesi:

  • per gli immobili con più interventi edilizi nel tempo, è sufficiente presentare l'ultimo titolo abilitativo, purché questo sia stato rilasciato con verifica dei titoli precedenti;
  • se l’ultimo titolo contiene gli estremi dei titoli pregressi, si presume la regolarità dell’intero iter edilizio;
  • le amministrazioni non possono contestare difformità che non erano state oggetto di rilievo nei procedimenti precedenti.

Verifica della legittimità dei titoli pregressi: come farla?

Spiega il MIT che la verifica della legittimità dei titoli pregressi da parte dell’amministrazione competente può essere presunta qualora nella modulistica relativa all’ultimo titolo edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare siano stati indicati gli estremi dei titoli pregressi sulla base del presupposto che, in sede di rilascio di ciascun titolo, l’Amministrazione è chiamata a verificare puntualmente, in base alla documentazione tecnica fornita dal richiedente, eventuali situazioni di difformità che ostano al rilascio del medesimo.

L’amministrazione non è tenuta a riesaminare l'intera storia edilizia dell'immobile, ma solo a verificare la validità degli atti rilasciati, da cui si evince  la sussistenza dello stato legittimo dell’immobile.

Tuttavia, le amministrazioni mantengono il potere di rilevare eventuali irregolarità successive al rilascio dell'ultimo titolo che, se riscontrate, precluderanno di ritenere sussistente lo stato legittimo dell’immobile.

 

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