Stato legittimo: le indicazioni del MIT nelle Linee Guida sul Salva Casa

Arrivano i chiarimenti del Ministero sulle semplificazioni formali e sostanziali previste all'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 01/02/2025

Semplificazione sostanziale

Il Decreto Salva Casa opera una semplificazione sostanziale dei titoli edilizi che attestano lo stato legittimo degli immobili, includendo:

a) i titoli rilasciati o assentiti all’esito delle procedure:

  • di regolarizzazione degli interventi realizzati come variante in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (SCIA ex articolo 34-ter, comma 3);
  • di accertamento di conformità (permesso di costruire in sanatoria ex articolo 36 del Testo unico; permesso di costruire o SCIA in sanatoria ex articolo 36-bis del Testo unico);
  • relative a interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato, ovvero a interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, del Testo unico in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo (rilascio di un permesso di costruire postumo, in sede di riesame dell’originaria domanda di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38, comma 1 ovvero al pagamento delle sanzioni ex articolo 38 del Testo unico,

b) il pagamento delle sanzioni previste in caso di:

  • interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 23, comma 01 del Testo unico, eseguiti in assenza di SCIA alternativa al permesso di costruire o in totale difformità da essa (pagamento delle sanzioni ex articolo 33, commi 2, 4 e 6-bis, del Testo unico);
  • interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, del Testo unico, eseguiti in parziale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire (pagamento delle sanzioni ex articolo 34, commi 2 e 2-bis del Testo unico);
  •  interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (pagamento delle sanzioni ex articolo 37del Testo unico);
  • interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato, interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, del Testo unico in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo (pagamento delle sanzioni ex articolo 38);

c) la dichiarazione relativa alle tolleranze costruttive, esecutive e in materia di distanze e requisiti igienico-sanitari, incluse quelle risultanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 34-ter, comma 4, del Testo unico (dichiarazione di cui all’articolo 34-bis, comma 3, del Testo unico).

L’indicazione degli estremi o della ricevuta del pagamento della sanzioni comprova la regolarizzazione degli interventi.

 

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