Stato legittimo e legittimità dell’intervento: due concetti da non confondere
Guida alle differenze formali e sostanziali tra stato legittimo dell’immobili e legittimità edilizia-urbanistica dell’intervento
Conclusioni
Comprendere la distinzione tra stato legittimo e legittimità dell’intervento è essenziale per evitare errori istruttori, responsabilità professionali e contenziosi. In particolare:
- ogni intervento edilizio, anche minimale, presuppone l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile;
- il tecnico progettista ha il dovere di verificare e dichiarare entrambi i presupposti: la regolarità dell’immobile e la conformità normativa dell’intervento (anche nel caso in cui il titolo non lo richiede espressamente come nel caso della CILAS, la comunicazione di inizio asseverata per gli interventi di superbonus);
- il Decreto Salva Casa ha semplificato (forse!) la prova dello stato legittimo, ma non lo presume automaticamente: ogni istanza deve essere accompagnata da una ricostruzione documentale solida;
- un titolo edilizio rilasciato o formatosi sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche a distanza di anni.
Ma soprattutto non dimentichiamo l’aspetto più rilevante: l’abuso edilizio non si prescrive mai e l’amministrazione potrà sempre emettere la sanzione demolitoria anche a distanza di anni dalla realizzazione dello stesso.
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