Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi
L’esistenza di un titolo edilizio rappresenta solo una presunzione di legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia. Ecco cosa significa
Il prof. ing. Ermete Dalprato, come sempre accade leggendo le sue brillanti e condivisibili argomentazioni, ci ha recentemente offerto una disamina su “Stato legittimo, presunzione di legittimità e garanzie sostanziali degli interessi pubblici: la non abusività”.
La legittimità dell’attività edilizia
Con il suo argomentare ha dato evidenza a diversi aspetti, quelli che reputo fondamentali li riassumo nel modo che mi è proprio a cui spesso ricorro nei miei eventi formativi di aggiornamento professionale:
- la legittimità dell’attività edilizia (di un certo tipo) è una
moneta a due facce:
- la prima esprime la legittimità formale, costituita dall’esistenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge per quel tipo di attività edilizia;
- la seconda rappresenta la legittimità sostanziale, costituita dalla disciplina conformativa normativamente prevista per la medesima attività edilizia;
- la legittimità sostanziale è posta dalla legge tra i presupposti della legittimità formale, creando così un unicum transitivo, stabilendo cioè una sorta di proprietà transitiva: se il titolo abilitativo (A) è una condizione di legittimità (B) ed ha come condizione la conformità (C), risulta allora che A=B, B=C, A=C;
- è, dunque, comprensibile che la legge faccia affidamento, sia in termini pubblicistici che privatistici, al titolo abilitativo edilizio, a prescindere se questo abbia natura provvedimentale o procedimentale;
- difatti, l’ordinamento giuridico esprime il necessario principio di affidamento degli atti/provvedimenti amministrativi e quindi quello della loro conservazione (quanto ad effetti), cosicché, trascorso un dato periodo di tempo che la legge prevede per porre rimedio a possibili errori/vizi, quegli atti non possono più essere caducati, ossia posti nel nulla e privati dei loro effetti, addirittura ex tunc, e cioè retroattivamente (l’istituto giuridico interessante i titoli abilitativi edilizi è l’annullamento - non la revoca - che può essere in autotutela, oppure disposto dall’autorità amministrativa sovraordinata o dall’autorità giudiziaria amministrativa - non anche penale).
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