Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi
L’esistenza di un titolo edilizio rappresenta solo una presunzione di legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia. Ecco cosa significa
Presunzione di legittimità vs illegittimità sostanziale
Il fatto che i titoli abilitativi edilizi possano essere annullati in riscontro dell’illegittimità sostanziale, porta a dedurre che la loro esistenza è soltanto presuntiva della legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia.
Tuttavia, trascorso il tempo per il loro possibile annullamento, quella presunzione di legittimità si consolida non perdendo, però, il carattere di presunzione in quanto la disciplina dell’attività edilizia prevede che:
- la vigilanza sull’attività edilizia da parte del Comune, come anche la responsabilità dei soggetti, si fondi sul controllo della legittimità sostanziale e, incidentalmente, su quella formale dei titoli abilitativi (modalità esecutive stabilite nei medesimi);
- il sistema sanzionatorio regolato dalla legge si fondi sul titolo abilitativo, quindi sulla legittimità formale dell’attività edilizia, ma richiede necessariamente quella sostanziale come una condizione per adire al procedimento di sanatoria per accertamento della doppia conformità;
Nell’ordinamento giuridico, inoltre, non si rinviene una norma che impone come condizione necessaria per la rimozione di attività edilizie antigiuridiche (sotto il profilo sostanziale) l’annullamento del titolo abilitativo edilizio che le ha legittimate formalmente. Neppure sembra radicarsi un legittimo affidamento o un’aspettativa giuridicamente qualificata con il decorrere del tempo.
Infatti, il carattere antigiuridico dell’attività edilizia, riferito alla disciplina conformativa vigente al momento della sua realizzazione, non viene meno con il trascorrere del tempo, nel senso che il suo passare, anche a fronte dell’inerzia dei pubblici poteri, in termini sostanziali non rende legittimo ciò che risulta illegittimo.
Dunque, come bene evidenziato dal prof. Dalprato, il titolo abilitativo edilizio è destinato a comprovare, sempre e comunque, la sola legittimità formale in presunzione di quella sostanziale.
È altresì ragionevole concordare con l’insigne professore, sul fatto che, in futuro, la stessa PA possa, di norma, confermare o non sindacare le proprie istruttorie nell’ambito dei titoli abilitativi di natura provvedimentale dalla medesima rilasciati, e quindi concludere per l’antigiuridicità dell’attività edilizia (anche considerando gli effetti che ne deriverebbero in termini di responsabilità dei pubblici poteri).
Altrettanto condivisibile il fatto che, invece, possa perseguire l’antigiuridicità di attività edilizie poste in essere con titoli abilitativi procedimentali, sorretti dall’asseverazione di conformità da parte dei tecnici “privati”, ai quali finirebbe di ricadere ogni responsabilità (che sembrerebbe addirittura prescrivibile a decorrere dall’accertamento di abusività).
Tuttavia, il sottoscritto ritiene osservare che la PA potrebbe essere indotta a sindacare anche le proprie istruttorie passate a fronte:
- di circostanziate segnalazioni da parte di soggetti interessati che hanno avuto accesso agli atti, e quindi a seguito di valutazioni tecnico-giuridiche di regolarità urbanistico-edilizia sostanziale (nell’ambito dei rapporti di vicinato o nell’ambito di pratiche di due diligence, oppure di consulenze tecniche d’ufficio, ecc.);
- di sentenze di condanna penale nell’ambito di procedimenti giudiziali che hanno accertato la responsabilità sotto il profilo sostanziale pur senza sindacare e disapplicare il provvedimento amministrativo, procedimento penale che può riguardare fatti abusivi del passato, quindi potenzialmente prescritti nonostante la natura permanente del reato, ma che possono prendere ri-avvio a seguito di semplici interventi di manutenzione ordinaria su edifici abusivi e non mai sanati.
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