Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi
L’esistenza di un titolo edilizio rappresenta solo una presunzione di legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia. Ecco cosa significa
Lo stato legittimo asseverato dai tecnici
Sembra coerente con l’ordinamento giuridico, il disposto normativo che fonda lo stato legittimo degli immobili, e delle unità immobiliari, sul titolo abilitativo edilizio normativamente richiesto dalla legge vigente al tempo in cui sono stati realizzati, oppure modificati nella loro “interezza”.
In altri termini, lo stato legittimo fondato sul titolo abilitativo appare coerente con le disposizioni della disciplina edilizia fondate sul titolo abilitativo stesso, e quindi con:
- il sistema sanzionatorio per interventi realizzati in assenza, in difformità, totale o parziale, o in variazione essenziale dal titolo;
- la “nullità” degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
Dunque, lo stato legittimo degli immobili è quello corrispondente ai titoli abilitativi, al netto delle tolleranze costruttive/esecutive e, a seguito del decreto-legge “salva casa”, al netto anche delle sanzioni pecuniarie di fiscalizzazione in luogo delle demolizioni (sempreché questa previsione sia convertita in legge).
Di conseguenza, sembra ragionevole dedurre che lo stato legittimo che deve essere dichiarato dai tecnici abilitati, sia quello inerente la legittimità “formale”, la quale, come argomentato, è solo in presunzione di quella sostanziale.
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