Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi

L’esistenza di un titolo edilizio rappresenta solo una presunzione di legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia. Ecco cosa significa

di Romolo Balasso - 24/06/2024

Possibili anomalie e antinomie

Il fatto che la disciplina edilizia dia prevalenza all’aspetto formale, costituito dal titolo abilitativo, rispetto a quello sostanziale, rappresentato dalla disciplina conformativa, senza peraltro escluderla, anzi fondando su quest’ultima la vigilanza sull’attività edilizia e la responsabilità dei soggetti, induce a ritenere che lo stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari richieda una corrispondenza tra stati necessariamente di tipo “formale”.

Ne consegue che, quindi, lo stato attuale dell’immobile o dell’unità immobiliare, deve corrispondere formalmente alla sua rappresentazione di progetto facente parte del titolo abilitativo edilizio da considerare.

Corrispondenza formale, pertanto, significa che non risulta ammissibile discriminare i contenuti del progetto rispetto alla disciplina conformativa di interesse, facendo assumere rilevanza giuridica a qualsiasi differenza e/o scostamento tra i due stati.

Fermo restando il problema irrisolto del rapporto tra stato legittimo della singola unità immobiliare rispetto a quello dell’immobile al quale appartiene, nella siffatta logica formale (che personalmente definisco “formalistica”), l’assenza di criteri valutativi degli stati da confrontare, e cioè dei criteri che definiscono gli elementi e/o aspetti determinanti lo stato, si assiste alla caccia al particolare, al “dettaglio”.

Per cui, a mero titolo esemplificativo, escluderebbe lo stato legittimo la presenza nello stato attuale di canne fumarie qualora non disegnate nel progetto annesso al titolo abilitativo, oppure una loro diversa posizione, e così anche la presenza o meno di sistemi di chiusura delle finestre (avvolgibili o altri sistemi oscuranti eccetera) e via elencando.

Il decreto-legge “salva casa”, nel perseguire la logica del dettaglio normativo (ossia la tecnica legislativa oggettuale-descrittiva in luogo di quella prestazionale, sui principi e criteri), al momento esclude di considerare gli elementi specificatamente nominati/elencati, vieppiù per i soli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, quindi non altri, avvalorando la logica formale/formalistica.

© Riproduzione riservata