Stato legittimo e presunzione di legittimità degli interventi edilizi
L’esistenza di un titolo edilizio rappresenta solo una presunzione di legittimità sostanziale richiesta all’attività edilizia. Ecco cosa significa
Conclusioni
In conclusione, non posso che concordare con il prof. Dalprato circa l’esistenza di una bulimia non solo regolamentare bensì anche legislativa, forse anche interpretativa (giurisprudenziale), le quali rendono effimero qualsiasi tentativo di semplificazione reale, a favore sia delle PA, sia dei consociati, cittadini, imprese o professionisti che siano.
Il Centro Studi Tecnojus, che ho l’onore e l’onere di presiedere, ha da tempo elaborato degli approfondimenti in argomento, in parte espressi dal sottoscritto su alcune pubblicazioni edite da Grafill, ed anche sul recente salva-casa che si è avuto modo di condividere con alcuni Ordini e Collegi professionali.
Forse si rende opportuno concludere osservando che lo stato legittimo degli immobili dovrebbe essere sempre valutato secondo la legge del tempo, anche a livello interpretativo, ed anche considerando che risulta determinato:
- dallo stato legittimato in atti, relativamente ai soli elementi ed aspetti giuridicamente rilevanti secondo la disciplina conformativa di subordinazione, al netto di tolleranze ed errori;
- dagli interventi sugli stessi eseguiti in regime di attività edilizia libera;
- dalle aspettative giuridicamente qualificate e generanti un legittimo affidamento sugli atti.
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