Stato legittimo e Salva Casa: la verifica di legittimità dei titoli pregressi
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) ha modificato la definizione di stato legittimo contenuta nell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
I titoli di serie A e di serie B
Nella ricognizione dei titoli che è possibile utilizzare per la ricostruzione dello stato legittimo, il legislatore opera una vera e propria suddivisione tra titoli di serie A e titoli di serie B.
Tra i titoli principali, il legislatore inserisce quelli rilasciati o formati (per silenzio) in applicazione delle disposizioni di cui:
- all’art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in
parziale difformità dal titolo) tramite il quale è possibile:
- sanare le varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mediante presentazione di SCIA;
- utilizzare la stessa disciplina delle tolleranze per le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità) in cui il titolo in sanatoria viene obbligatoriamente “rilasciato” (si applica il silenzio-rigetto dopo 60 giorni);
- all’art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali), in cui la nuova sanatoria semplificata può essere rilasciata o assentita per silenzio dopo 45 giorni (silenzio assenso);
- all’art. 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) in cui il titolo in sanatoria si forma in caso di pagamento della sanzione alternativa alla demolizione.
Il legislatore, però, prevede anche alcune fattispecie che “concorrono” alla determinazione dello stato legittimo. Una sorta di titoli di serie B, rappresentati in questo caso:
- dal pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38 (ridondanza);
- la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis relativa alle tolleranze costruttive.
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