Stato legittimo e Salva Casa: la verifica di legittimità dei titoli pregressi

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) ha modificato la definizione di stato legittimo contenuta nell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 14/11/2024

Titolo edilizio non obbligatorio o irreperibile

Gli ultimi due periodi del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE sono dedicati:

  • agli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;
  • ai casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.

In entrambe i casi, la norma stabilisce che lo stato legittimo può essere ricostruito utilizzando

  • le informazioni catastali di primo impianto ovvero la planimetria catastale depositata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) per registrare per la prima volta l’unità immobiliare;
  • altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio;
  • altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Da ricordare che nel caso in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi, la prima cosa da fare e far attestare questa indisponibilità dall’amministrazione competente (non è sufficiente una email di risposta, serve una vera e propria attestazione, obbligatoria per l’ente nel caso non riesca a trovare il titolo).

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