Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce le modalità di attestazione dello stato legittimo alla luce delle recenti modifiche al Testo Unico Edilizia dal Salva Casa

di Redazione tecnica - 20/12/2024

La rappresentazione di un manufatto abusivo nelle pratiche edilizie, aventi ad oggetto opere da eseguirsi altrove, non legittima ipso facto l’immobile”. Lo ha confermato il Consiglio di Stato in una interessante sentenza che entra nel merito della definizione di “stato legittimo” ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001), recentemente modificato dalla Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Stato legittimo: la sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza 9 dicembre 2024, n. 9877, il Consiglio di Stato fornisce un importante chiarimento in tema di legittimità edilizia e di onere probatorio nelle controversie urbanistico-edilizie, prendendo in esame le modifiche alla definizione di stato legittimo arrivate prima dal Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni con Legge n. 120/2020, e per ultimo dal citato Salva Casa.

Nel caso di specie viene appellata una sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso presentato per l’annullamento del diniego opposto dal Comune a una richiesta di sanatoria edilizia presentata dalla proprietaria di un immobile, composto da due corpi di fabbrica, per interventi ritenuti privi del necessario titolo edilizio.

In primo grado il TAR aveva confermato il diniego, e l’appellante aveva contestato tale decisione invocando, tra l’altro, il legittimo affidamento e la validità di titoli edilizi rilasciati in passato per altri interventi sull’immobile.

In particolare, secondo il TAR il fatto che il Comune aveva assentito precedenti interventi edilizi ricadenti su una parte dell’edificio giustapposta al corpo principale, non dimostrerebbe la liceità del corpo di fabbrica. I primi giudici hanno precisato, infatti, che l’istante non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti normativamente previsti, compresa la regolarità edilizia dell’immobile principale su cui insistono le opere edilizie minori. Né, chiaramente, sussisterebbe la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal pregresso comportamento del Comune.

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