Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce le modalità di attestazione dello stato legittimo alla luce delle recenti modifiche al Testo Unico Edilizia dal Salva Casa
Stato legittimo dell’immobile e disciplina normativa
Il Consiglio di Stato, quindi, affronta il tema dell’interpretazione dell’art. 9 bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’Edilizia, sia nella formulazione vigente all’epoca dei fatti che nelle successive modifiche normative.
Nella formulazione ante 2020, il titolo edilizio relativo all’ultimo intervento è rilevante per accertare lo stato legittimo solo se concerne l’intero immobile e se è verificata la legittimità dei titoli pregressi.
Con le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni nel 2020, il principio viene esteso, ma con limiti applicativi legati alla data dei fatti e alla necessaria verifica da parte dell’amministrazione competente.
Per ultimo, con il Salva Casa è stato stabilito che lo stato legittimo dell'immobile è:
- non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali),
- ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.
Nel caso in esame, le condizioni previste non sono state soddisfatte. I giudici hanno rilevato che la rappresentazione di un manufatto abusivo nelle pratiche edilizie, aventi ad oggetto opere da eseguirsi altrove, non legittima ipso facto l’immobile.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 9 dicembre 2024, n. 9877IL NOTIZIOMETRO