Subappalto: ANCE chiede di modificare il Correttivo
Intervento dell'Associazione, in audizione al Senato nell'ambito dei lavori per la conversione del Decreto Milleproroghe. Ecco perché la norma va cambiata
Le altre misure
Parere positivo dell’Associazione per le seguenti misure:
- rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali che garantisce maggiore flessibilità per imprese e operatori assicurativi, in attesa del decreto attuativo che deve definire le modalità operative;
- il rinvio sulla riduzione forzosa dei canoni di locazione passiva consentendo di rivedere gli importi in base al reale valore degli immobili;
- l’estensione da trenta a trentasei mesi della proroga straordinaria dei termini di permessi di costruire, Scia e convenzioni urbanistiche, prevista in origine dal Decreto-legge 21/2022.
L’Associazione però specifica che la nuova estensione della proroga straordinaria dei termini edilizi evidenzia la necessità di una revisione del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e in particolare della disciplina della durata dei titoli, evidentemente non più adeguata e idonea a gestire i cambiamenti economici e sociali che si riflettono sul settore delle costruzioni.
Negativa invece la valutazione sull’ulteriore proroga dei contratti di locazione (anche se scaduti), di quegli immobili realizzati in regime di edilizia agevolata nell’ambito del Programma di cui all'articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991. Secondo l’Associazione, l’intervento determina uno squilibrio contrattuale a sfavore dei proprietari. La retroattività della disposizione e l’imposizione di clausole forzose creano incertezza giuridica, alterando il regime pattuito e le norme civilistiche. Di conseguenza, si propone di riformulare l’art. 7, comma 1, al fine di evitare ulteriori proroghe della validità dei contratti scaduti ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione.
Infine, in materia di lavoro, l’Ance chiede di prorogare fino a fine 2025 la disposizione, introdotta la scorsa estate per il periodo luglio-dicembre 2024, che prevede l’esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo, calamità naturali) dal computo del limite massimo di durata della CIGO.
Dal 1° gennaio 2025 è infatti tornata ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l’edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un’aliquota contributiva più alta per gli operai, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile.
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