Subappalto e avvalimento: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni nel DGUE

Palazzo Spada: no a eccessi formalistici non previsti dalla normativa o dalla legge di gara e che potrebbero portare a esclusioni illegittime

di Redazione tecnica - 20/11/2024

Subappalto necessario: non è necessario dichiararlo esplicitamente

Ne è derivato l’appello, nel quale l’impresa ha precisato che in riferimento alle categorie scorporabili, la volontà dell’operatore economico di ricorrere al subappalto necessario può anche essere implicita, nel senso di desumibile dal tenore letterale della dichiarazione, senza che occorra un’espressa manifestazione di volontà in tale senso.

Tale soluzione troverebbe conferma nella disposizione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, la quale, nel prevedere il c.d. “subappalto necessario”, non prescrive affatto di esternare in modo esplicito la volontà di ricorrere al subappalto necessario, né alcun formalismo di sorta in tale senso.

Palazzo Spada ha dato ragione all’appellante: il disciplinare di gara non conteneva disposizioni specifiche in ordine alle modalità formali di dichiarazione del subappalto, limitandosi a prevedere che «il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra quelle ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato».

Sottolineano i giudici che la domanda di partecipazione contemplava l’indicazione, da parte del concorrente, delle “lavorazioni che intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo”; il DGUE «è finalizzato alla dimostrazione del possesso –dei requisiti- di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni […]».

Il disciplinare non prevedeva l’indicazione del subappalto necessario nella domanda di partecipazione alla gara; analogamente la sede necessaria non era il DGUE.

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