Subappalto e avvalimento: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni nel DGUE

Palazzo Spada: no a eccessi formalistici non previsti dalla normativa o dalla legge di gara e che potrebbero portare a esclusioni illegittime

di Redazione tecnica - 20/11/2024

Le differenze con l'avvalimento

Inoltre, sottolinea il Consiglio, la disciplina in materia di subappalto non richiede l’indicazione preventiva delle imprese subappaltatrici; la terna di subappaltatori era inizialmente prevista dall’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, ma poi tale disposizione è stata sospesa, e il nuovo codice (art. 119 del d.lgs. n. 36/2023) non la contempla più. La stazione appaltante viene dunque a conoscere il subappaltatore al momento della trasmissione, da parte dell’aggiudicatario, del subcontratto (almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni).

Se si desse ragione a quanto sostenuto dal TAR, la disciplina del subappalto necessario verrebbe assimiliata con quella dell’avvalimento, ma si tratta di soluzione che nega le differenze strutturali tra i due istituti, in quanto il subappalto si colloca a valle del contratto di appalto, mentre l’avvalimento produce i suoi effetti ai fini della partecipazione alla gara.

È pur vero dunque che vi è una vicinanza “funzionale” tra subappalto necessario e avvalimento e che, in generale, in applicazione proprio del diritto europeo, si sono attenuati i tratti distintivi tra i due istituti (non esiste più il limite della quota subappaltabile e si è esteso il regime della responsabilità solidale), ma, conclude il Consiglio, rimane la diversa “collocazione” del subappalto e dell’avvalimento e la differente natura giuridica dei due contratti.

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